L'associazione

Statuti dell'associazione Europa Lingua

 

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

Si stabilisce tra i membri di questi statuti un'associazione disciplinata dalla legge del 1 ° luglio 1901 e il decreto del 16 agosto 1901, dal titolo: Europa Lingua.

 

ARTICOLO 2-FINALITÀ

Europa Lingua è un "Think Tank" volto a promuovere la creazione e l'instaurazione di una lingua europea comune per facilitare la comunicazione all'interno dell'Unione europea e per consentire l'apparizione di un senso di unità Identità comune all'interno dei popoli europei.

La lingua sarebbe un linguaggio costruito, sarebbe sintetizzare le lingue europee, non appartengono a qualsiasi stato e non avrebbe alcuna ambizione di soppiantare le lingue nazionali (comune, ma non solo lingua). Linguaggio paritario tra uomini e donne, dovrebbe anche essere moderno pur essendo rappresentativo della storia della civiltà europea. Questo linguaggio dovrebbe finalmente essere semplice e naturale per promuovere il suo apprendimento e la sua diffusione in tutta Europa, ma anche oltre i suoi confini.

Questo Think Tank incoraggia lo scambio e la cooperazione tra i diversi attori dell'Europa intorno a questo l'idea di un linguaggio comune. Così, egli è dedicato ad animare, a partecipare a dibattiti e di produrre conoscenze su questo argomento.

L'associazione non ha una vocazione lucrativa ed è apolitica. Vuole essere indipendente e non vuole essere affiliato con un partito o una personalità politica.

 

ARTICOLO 3-SEDE CENTRALE

La sede si trova a 61 Rue de la Part-Dieu-69003 Lione

Può essere trasferito con una semplice decisione del Consiglio di amministrazione.

 

ARTICOLO 4 – DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

 

ARTICOLO 5 – MEZZI  

L'associazione deve attuare tutti i mezzi per contribuire alla realizzazione del suo oggetto e, a tal fine, effettuare tutte le operazioni o immobili, prendere tutte le partecipazioni in tutti i corpi, fare qualsiasi contratto, concludere qualsiasi partenariato, Richiede la concessione e il contributo di tutte le autorità pubbliche, enti pubblici o privati, recluta tutto il personale competente e generalmente fa tutto ciò che è utile nella realizzazione e nello sviluppo della missione definita nel suo scopo Sociale.

 

ARTICOLO 6 – COMPOSIZIONE

L'associazione consiste di:

  1. A. membri onorari
  2. B. Soci benefattori
  3. C. membri attivi o aderenti

Questi membri possono essere persone fisiche o giuridiche.

 

ARTICOLO 7-AMMISSIONE

L'associazione è aperta a tutti, senza condizione o distinzione.

 

ARTICOLO 8 – ADESIONE – CONTRIBUTI

L'adesione è quella che si è impegnata a versare un contributo annuo, come stabilito dall'Assemblea generale, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 12.

I membri onorari sono coloro che hanno reso i servizi segnalati all'associazione; Sono esenti da contributi;

Sono soci benefattori, le persone che pagano un diritto d'ingresso in aggiunta alle quote annuali fissate ogni anno dall'Assemblea generale.

ARTICOLO 9 – RADIAZIONI

La qualità dell'adesione è persa:

  1. Dimissioni
  2. B. morte
  3. (c) la cancellazione da parte del Consiglio di amministrazione per il mancato pagamento della valutazione o per motivi gravi, la persona che è stata invitata a fornire spiegazioni dinanzi all'ufficio di presidenza e/o per iscritto.

 

ARTICOLO 10 – AFFILIAZIONE

Europa Lingua può aderire ad altre associazioni, unioni o raggruppamenti con decisione del Consiglio di amministrazione.

 

ARTICOLO 11 – RISORSE

Le risorse dell'associazione includono:

1 ° l'importo delle quote d'iscrizione e dei contributi;

2 ° sovvenzioni dell'Unione europea, dello stato, dei dipartimenti e dei comuni.

3 ° tutte le risorse autorizzate dalle leggi e dalle normative vigenti.

 

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA

I-composizione

L'Assemblea generale include tutti i membri dell'associazione. Ognuno ha una voce.

 

II-incontri

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla fine dell'esercizio, previa convocazione dell'ufficio o del Consiglio di amministrazione. Un quarto dei membri dell'Assemblea può anche convocare l'Assemblea generale su un ordine del giorno che hanno fissato. La citazione è fatta con lettera semplice o con posta elettronica contenente l'ordine del giorno e indirizzata a ciascun membro dell'Assemblea quindici giorni prima. L'Assemblea generale può deliberare solo sugli elementi dell'agenda.

L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell'associazione, o in caso di assenza da parte di un membro dell'ufficio di presidenza, o comunque da qualsiasi persona nominata dall'Assemblea. L'Assemblea generale delibera validamente solo se almeno un quarto dei suoi membri è presente o è rappresentato. Se tale quorum non viene raggiunto, esso viene convocato, insieme alla stessa agenda, entro quattordici giorni. In questa seconda citazione, essa delibera validamente senza un requisito del quorum. Salvo altrimenti disposto dai termini dello statuto, le decisioni dell'Assemblea generale sono prese da una maggioranza semplice dei membri presenti o rappresentati. È possibile scrivere e votare a distanza via elettronica. Quando l'Assemblea decide di concedere o revocare l'adesione di un membro, l'Assemblea delibererà da una maggioranza di due terzi dei membri fondatori. In caso di ripartizione dei voti, il Presidente della riunione, se è membro dell'Assemblea, ha un voto di fusione.

 

III-attribuzioni

L'Assemblea generale:

– Deliberare sulle relazioni annuali morali e finanziarie presentate dall'organo direttivo;

– Approva i conti relativi all'esercizio chiuso e decide la ripartizione del risultato contabile dell'esercizio;

– Votazione sul bilancio previsto per il prossimo esercizio;

– Ogni anno imposta l'importo delle quote associative;

– Procedere all'elezione e alla revoca degli amministratori;

– Concede o ritira l'appartenenza ai membri partecipanti;

– Approva il regolamento di procedura istituito, se del caso, dall'organo direttivo;

– nomina, se del caso, i revisori;

– Decide sugli emendamenti statutari;

– Può decidere la dissoluzione e la liquidazione dell'associazione;

– Deliberatamente sulle questioni poste all'ordine del giorno, fatte salve le competenze riservate agli altri organi dell'associazione conformemente al presente statuto.

Qualsiasi prestito deve essere oggetto di previa autorizzazione dell'Assemblea generale. Tuttavia, l'Assemblea generale può fissare una dotazione globale e determinare un massimale per tipo di prestito al di sotto del quale il Consiglio di amministrazione e l'ufficio di presidenza non devono ricorrere all'autorizzazione preventiva dell'Assemblea.

 

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA

Se necessario, o su richiesta della metà più uno dei membri registrati, il presidente può convocare una riunione generale straordinaria, in conformità con le condizioni previste dal presente statuto e solo per la modifica degli articoli o della dissoluzione o per Atti sugli edifici.

Le procedure di convocazione sono le stesse dell'Assemblea generale ordinaria. Le deliberazioni sono prese da una maggioranza dei membri presenti

 

ARTICOLO 14-CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I-composizione

L'associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione. Eccetto il presidente onorario, gli altri membri del Consiglio, compreso il Presidente, sono eletti per un anno dall'Assemblea generale sulla proposta del Consiglio di amministrazione. Il mandato si conclude alla fine dell'Assemblea generale che decide in merito ai conti relativi all'esercizio precedente e che si svolge nell'anno in cui scade il mandato.

Il mandato dei direttori è rinnovabile indefinitamente. In caso di posto vacante di un amministratore, la sua sostituzione può essere effettuata dal Consiglio di amministrazione. La cooptazione così fatta deve essere ratificata dalla più prossima Assemblea generale. L'amministratore cooptato è nominato per il resto del mandato del provveditore che sostituisce. Nel caso in cui la ratifica non sia concessa dall'Assemblea generale, le deliberazioni alle quali l'interessato è stato coinvolto rimangono comunque valide.

 

II-incontri

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno, su invito del Presidente. Il Consiglio di amministrazione può inoltre essere convocato da direttori che rappresentano un quarto del numero totale di direttori in carica. L'autore della citazione fissa l'ordine del giorno della riunione. Le decisioni sono prese da una maggioranza dei membri presenti o rappresentati. Nel caso di un voto-sharing, il Presidente ha un voto di casting. In caso di assenze ripetute e ingiustificate, i membri del Consiglio di amministrazione possono essere dichiarati dimesso dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente.

 

III-attribuzioni

Il Consiglio di amministrazione determina, la politica generale dell'associazione e prende le decisioni necessarie per la sua attuazione. L'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione è affidata all'ufficio. Oltre ai poteri, se del caso, affidati ad essa sotto gli altri articoli dello statuto, l'organo direttivo:

– Designa e revoca i membri dell'ufficio di presidenza dell'associazione;

– Designa i membri del Comitato di esperti;

– decide sulla convocazione dell'Assemblea generale e determina l'ordine del giorno delle riunioni;

– Adottare, su proposta dell'ufficio di presidenza, una proposta all'Assemblea generale, le relazioni morali e finanziarie, i conti, il bilancio previsionale e l'importo dei contributi;

– Attuare le decisioni adottate dall'Assemblea generale;

– stabilisce, se del caso, il regolamento interno sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale ai sensi dell'articolo 18;

– Esamina tutti gli elementi del suo ordine del giorno che non sono coperti da un altro organismo dell'associazione.

 

ARTICOLO 15 – L'UFFICIO

I-composizione

L'ufficio dell'associazione è composto almeno dai seguenti membri:

– Un presidente;

– Un tesoriere.

– Un segretario.

Possono essere aggiunte posizioni di presidente onorario, vicepresidenti, Vice-Tesoriere e Vice-Segretari.

Gli ufficiali sono nominati dal Consiglio di amministrazione tra i direttori per la durata del loro mandato di direttore. Il Consiglio di amministrazione può decidere su un mandato più breve. Il mandato dei membri dell'ufficio di presidenza è rinnovabile.

II-incontri

L'ufficio di presidenza si riunisce spesso come l'interesse dell'associazione richiede di convocare il Presidente o due dei suoi membri. L'autore della citazione fissa l'ordine del giorno della riunione. Le decisioni sono prese da una maggioranza dei membri presenti o rappresentati. Nel caso di un voto-sharing, il Presidente ha un voto di casting.

 

III-attribuzioni

L'Ufficio tiene traccia della gestione dell'associazione. Istruisce tutti i casi sottoposti al Consiglio di amministrazione e svolge le sue deliberazioni. Il suo funzionamento può essere specificato nel regolamento di procedura. Inoltre, l'ufficio ha i seguenti poteri:

– può convocare l'Assemblea generale su un ordine del giorno che fissa;

– Autorizza il Presidente a procedere all'assunzione di personale all'interno dell'associazione;

– Può delegare ai vicepresidenti il potere di svolgere compiti specifici o di agire in settori specifici;

 

Il Presidente

Il Presidente garantisce il regolare funzionamento dell'associazione e il suo sviluppo. Il Presidente rappresenta l'associazione in tutti gli atti di vita civile, e in particolare di citare in giudizio per conto dell'associazione. È l'ordinatore delle spese e delle entrate. Dirige i servizi dell'associazione e svolge tutti gli atti necessari per la sua gestione nel quadro di ciò che è definito dal Consiglio di amministrazione e l'ufficio.

Il Presidente deve essere autorizzato dall'ufficio a procedere all'assunzione del personale. Se il Presidente non è temporaneamente in grado di farlo, può temporaneamente affidare ad un vicepresidente alcuni poteri specifici di rappresentanza. Con decisione del Consiglio di amministrazione, il presidente può svolgere le funzioni di dipendente dell'associazione. Può quindi essere corrisposto alle condizioni previste dalla legge.

 

I vicepresidenti

I vicepresidenti possono ricevere una delegazione dell'ufficio di presidenza per svolgere compiti specifici o per agire in settori specifici. Inoltre, in caso di morte o incapacità del Presidente che lo impedisse di perseguire i suoi doveri, il Consiglio di amministrazione può affidare a uno dei vicepresidenti i poteri del Presidente fino al ritorno del Presidente o alla sua sostituzione. Nel corso di tale periodo, se non diversamente concordato dal Consiglio di amministrazione, il vicepresidente può svolgere solo gli atti di gestione correnti e procedere alla convocazione degli organismi le cui decisioni sarebbero necessarie per colmare, se necessario, Per sostituire il Presidente.

 

Il tesoriere

Il tesoriere stabilisce, o ha stabilito sotto la sua responsabilità, i conti dell'associazione. Guarda la loro regolarità. Segue il funzionamento finanziario dell'associazione. Incassa le ricevute e paga le spese.

 

Il Segretario-

Il segretario si prepara con il Presidente, gli ordini del giorno dei consigli e delle assemblee. È responsabile dei verbali e delle pratiche amministrative relative al funzionamento dell'associazione. Ha il compito di produrre una relazione dopo ogni riunione dell'Assemblea generale.

 

IV-revoca dei membri dell'ufficio di presidenza

I membri dell'ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente onorario, possono essere revocati dal Consiglio di amministrazione che delibera a maggioranza di tutti i membri del Consiglio di amministrazione.

 

 

ARTICOLO 16 – CONSULENZA SCIENTIFICA E ORIENTAMENTO

Il Consiglio di amministrazione può essere circondato da un Consiglio scientifico e di orientamento che stabilisce le modalità di organizzazione e di funzionamento.

ARTICOLO 17 – INDENNITÀ

La remunerazione dei dirigenti è limitata al ¾ di un salario minimo, in conformità con le condizioni imposte dal metodo di gestione disegoista. I costi di adempimento del loro mandato sono rimborsati sulla prova. La relazione finanziaria presentata all'Assemblea generale ordinaria presenta, per beneficiario, rimborsi di spese di missione, di viaggio o di rappresentanza.

 

ARTICOLO 18 – REGOLAMENTO INTERNO

Un regolamento di procedura può essere stabilito dall'organo direttivo, che lo approva dall'Assemblea generale. L'eventuale regolamento è inteso a fissare i vari punti non previsti dal presente statuto, in particolare quelli relativi all'amministrazione interna dell'associazione.

 

ARTICOLO 19 – SCIOGLIMENTO

In caso di dissoluzione pronunciata, uno o più liquidatori sono nominati e gli attivi netti, se del caso, sono investiti in un'organizzazione non-profit, conformemente alle decisioni dell'Assemblea generale straordinaria che decide di dissoluzione. Il patrimonio netto non può essere investito in alcun membro dell'associazione, anche in parte, a meno che non venga preso un contributo.

 

Articolo 20 – LIBERALITES:

La relazione e i conti annuali, quali definiti all'articolo 11 (compresi quelli dei comitati locali) sono indirizzati ogni anno al prefetto del dipartimento.

L'associazione si assume la facoltà di presentare i propri documenti contabili e di contabilità su qualsiasi richiesta delle autorità amministrative per quanto riguarda l'uso dei doni che avrebbe diritto di ricevere, di far visitare i suoi stabilimenti dal Rappresentanti di queste autorità competenti e a riferire loro il funzionamento delle suddette istituzioni.

 

 

"fatto a Lione, 15 maggio 2018"